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LA CONCILIAZIONE – ASPETTI ED APPROFONDIMENTI


a cura di --- Dott. Eduardo SORRENTINO Dottore Commercialista – Revisore Contabile Spec. Diritto Amm.vo e Sc. dell’Amm.ne Assistente Università Telematica PEGASO Economia Aziendale –


Dove trae origine la Conciliazione? Lo strumento della conciliazione (giudiziale), nei sui termini essenziali, è conosciuta ed utilizzata fin dai tempi dell’antica Roma e da lì, anche attraverso l’influenza dell’ordinamento ecclesiastico, introdotto nel primo Codice di procedura civile dell’Italia unita avvenuto nel 1886. La figura del giudice conciliatore, come è noto, è stata poi sostituita, in tempi più recenti, da quella del giudice di pace, caratterizzata da una preponderanza della funzione giudicante rispetto a quella finalizzata all’amichevole composizione della lite. Sulla spinta delle esperienze maturate in altri paesi ed in particolare negli Stati Uniti d’America, si è cominciato a diffondere, anche in Italia, la metodologia propria dell’ADR che prescinde dall’intervento diretto o indiretto dell’autorità giurisdizionale. E’ infatti negli USA che si sono affermate le prime forme di giustizia privata, alternativa a quella ordinaria, sulla base di un articolato movimento culturale che ha portato alla nascita dei sistemi di risoluzione delle controversie conosciuti con l’acronimo di ADR (Alternative Dispute Resolution) Perché dovrebbe funzionare la Conciliazione? Sicuramente due sono i poli di attrazione per un sempre più diffuso utilizzo della Conciliazione: • Costi ridotti • Rapidità della procedura Sapere che il tentativo di conciliazione ha portato via poco tempo e che la spesa affrontata per esplorare questa strada è stata sostanzialmente marginale, non può che indurre il cittadino ad utilizzare questa procedura come strada maestra. Nella Conciliazione il bisogno prevale sul diritto? Si. Possiamo affermare che nella conciliazione si abbandonano le logiche negoziali tradizionali e processuali, fondate sull’argomentazione di una richiesta iniziale, motivata in fatto ed in diritto e sulla sua più o meno strenua difesa dei propri interessi, per concentrarsi invece sui bisogni delle parti in lite e sulla via migliore per soddisfarli, prescindendo da soluzioni necessariamente fondate sul diritto. In conciliazione si abbandona il confronto muro contro muro, non si avranno sul campo né vincitori né vinti, allargando orizzonti a possibili soluzioni negoziali che consentano ad entrambe le parti di ottenere un risultato soddisfacente. Risultato questo, improponibile ed irrealizzabile innanzi al giudice o all’arbitro ove non si può pretendere di ottenere soddisfazione per entrambe le parti. Qual è la differenza tra mediazione e conciliazione? Generalmente in Italia per consuetudine e fino all’entrata in vigore del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, con il termine “ mediazione” si intendeva quel sistema informale di gestione e composizione dei conflitti ad opera di terzi imparziali che assistono le parti in materia familiare, sociale, scolastica e fin’anche penale. Con il termine “ conciliazione” invece, si alludeva ai procedimenti di risoluzione delle controversie nell’ambito delle materie civili, commerciali e di lavoro, con un’ulteriore sottodistinzione fra conciliazione giudiziale ( tentativo esperito dal giudice) e conciliazione extragiudiziale ( tentativo esperito da un soggetto esterno all’ordinamento giudiziario ) . Opportunamente si è ritenuto di superare la distinzione tra i due termini sottolineando come la mediazione rappresentasse la tecnica di avvicinamento tra posizioni contrastanti tese ad integrarsi nella conciliazione, intesa come risultato. Il D. Lgs. 28/2010 pone fine alla problematica, operando una netta distinzione tra mediazione intesa come il procedimento volto alla risoluzione di una lite e la conciliazione che è il risultato di detto procedimento. Concetto riaffermato dal legislatore nell’art. 1 lettere c) d) ed e) ove per mediazione si intende “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa “ per mediatore “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” e per conciliazione “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione ”- Per quali materie è obbligatoria la conciliazione? Con la riforma del processo civile il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà condotto in tutte le controversie in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. L’entrata in vigore dell’obbligatorietà è fissata per il prossimo 20 marzo ad eccezione di solo due materie e precisamente il condominio ed il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, che slitta di un anno a seguito dell’approvazione del c.d. decreto “mille proroghe” n. 225 del 29 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010.


       - Postato il: 27/06/2011, alle ore: 16:30:00

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