DIVENTARE MEDIATORE    


Ai sensi dell'Art. 18, comma 2, lettera f) del D.M. 180/2010, attuativo del D. Lgs. 28/2010 è possibile diventare esperto nella gestione e risoluzione delle controversie civili e commerciali.

Cosa fare

Occorre sostenere un corso erogato da un organismo abilitato presso il Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per conciliatori. Per mezzo dell'attestato conseguito, insieme al possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 18/10/2010 n. 180, è possibile richiedere l'iscrizione presso le liste dei mediatori di organismi pubblici e privati.

Chi sono i destinatari

Tutti coloro in possesso di un diploma di laurea, anche triennale. Gli iscritti agli Ordini o ai Collegi Professionali, anche se non in possesso del diploma di laurea.

Che cosa occorrerà conoscere

L'istituto della mediazione civile e commerciale, oltre alla già collaudata conciliazione stragiudiziale delle controversie(ADR), l'uso degli strumenti extragiudiziali di gestione dei conflitti, per l'iscrizione agli organismi di mediazione pubblici e privati e di accreditamento presso il Servizio di Mediazione delle Camere di Commercio.

Requisiti

Di seguito si riporta il contenuto dell'art. 6 del D.M. 18 ottobre 2010 , n. 180, (al quale si rimanda per maggiori informazioni), contenente disposizioni circa i Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore; si leggano in particolare il comma 2, 3, 4:

Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L'elenco dei mediatori è corredato:
a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Riferimenti giuridici

D.M. 180 / 2010
D.Lgs. 28 / 2010