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GLI ASPETTI FISCALI NELLA CONCILIAZIONE
a cura di --- Prof. Dott. Gavino NUZZO docente Economia Aziendale Università Telematica PEGASO---
Il legislatore già con la legge delega del 18 giugno 2009 ha tracciato delle linee guida in merito ad agevolazioni fiscali che le parti possono beneficiare nella nuova mediazione civile e commerciale. Tale aspetto è stato tramutato in obiettivi incentivanti con il D.Lgs del 4 marzo 2010 n. 28. Sono tre le diverse agevolazioni che si possono individuare da una attenta disamina del summenzionato decreto: • l’esenzione dell’imposta di bollo da tutti gli atti del procedimento (Art. 17 comma 2) • l’esenzione del verbale di conciliazione dall’imposta di registro entro il limiti di 50.000 Euro. L’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente il predetto tetto (Art. 17 comma 3) • il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa e fino alla concorrenza di Euro cinquecento (Art. 20 comma 1) Esenzione dell’imposta di bollo Tutti gli atti ed i documenti prodotti durante il procedimento di mediazione, sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altra spesa o diritto. Ogni atto del procedimento quindi, sia esso prodotto dall’istante e/o dalla controparte e/o dal mediatore deve essere redatto in carta semplice. Tale concetto che può in prima fase apparire di carattere esclusivamente e meramente fiscale nasconde un principio fondamentale nella mediazione e precisamente quello di rendere il percorso della mediazione informale e caratterizzato da una procedura semplice, economica e rapida, carica di sostanza e svuotata nella forma burocratica spesso privo di contenuto. E’ evidente quindi che il legislatore ha voluto con forza rendere il procedimento e quindi tutti gli atti ad esso connessi, quali l’istanza di mediazione, l’adesione del mediatore, la proposta del conciliatore, il verbale, la nomina del conciliatore dall’imposta di bollo. E’ evidente che sono esenti da detta imposta anche eventuali copie del verbale di conciliazione. Imposta di Registro Il legislatore ha voluto con forza affermare il principio dell’economicità oltre a quello della rapidità. Per tali motivi ha sancito che il verbale di accordo sia esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 €uro, precisando che l’imposta è dovuta per la sola parte eccedente detto limite. Credito d’imposta Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà. Quanto sopra è il disposto dell’art. 20 primo comma che non può sottrarsi ad alcune sommesse considerazioni. In primis è evidente che il legislatore abbia commesso un palese errore nell’individuare nella figura del mediatore il soggetto designato a ricevere dalla parte l’indennità. E’, senza ombra di dubbio alcuno, evidente che nessun tipo di rapporto economico debba esserci tra le parti ed il mediatore. Il solo rapporto contrattuale viene istaurato tra le parti e l’Organismo di Conciliazione abilitato e scelto dalla parte o parti per dirimere la controversia in atto. Sarà poi l’Organismo e solo questi a liquidare la prestazione del professionista in qualità di mediatore. Secondo aspetto è certamente quello per il quale il credito nei confronti dell’Erario sorge nell’attimo in cui la parte ha effettivamente fatto fronte al pagamento delle indennità di mediazione. Non sarebbe ipotizzabile una norma che consentisse un beneficio, il credito d’imposta, senza avere ottemperato al pagamento delle somme spettanti all’Organismo per la gestione del procedimento. Terzo aspetto è legato al riconoscimento del credito d’imposta. E’ evidente che quest’ultimo è ancorato all’indennità di mediazione che, come noto, è dipendente dalla “Tabella delle indennità” che ogni singolo Organismo di conciliazione sceglie all’interno del proprio Regolamento di procedura, accettato dalle parti in prima istanza, che sinteticamente stabilisce il costo, che ciascuna parte intervenuta alla mediazione deve sostenere, commisurato al valore della lite. Quarto il legislatore indica una ulteriore agevolazione riconoscendo alle parti interessate al procedimento il credito massimo di imposta (500 euro) in caso di mediazione esperita con successo e fissando il credito alla metà e quindi a 250 Euro in caso di insuccesso delle mediazione. A partire dal 30 di Aprile 2011 il Ministero di Grazia e Giustizia, verificate le risorse economiche e disponibili e determinate le mediazioni concluse nell’anno precedente, procede alla determinazione degli importi spettanti a ciascun contribuente per le mediazioni che lo hanno visto protagonista nel precedente anno e che si siano effettivamente concluse in quell’anno di riferimento. Sarà cura del Ministero inviare entro il 30 Maggio una comunicazione all’Agenzia dell’Entrate con l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi, dandone anche comunicazione anche a tutti gli interessati. E’ evidente che per potere usufruire del credito il valore dello stesso dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello di riferimento pena decadenza. Si intende per anno di riferimento quello in cui la mediazione si è conclusa. Il credito d’imposta non concorre in alcun caso alla formazione del reddito ai fini delle imposte, né da valore della produzione netta ai fine dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5. del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917
- Postato il: 13/06/2011, alle ore: 10:00:00