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Sentenza del Tribunale di Termini Imerese


Dott. Eduardo SORRENTINO


Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato in prima udienza con sentenza del 9 maggio 2012 i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. Il giudice ha applicato la sanzione prevista all’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138: <>. Il giudice non ha infatti ritenuto un “giustificato motivo” la motivazione della mancata partecipazione addotta dai difensori dei convenuti che avevano ritenuto inutile il tentativo di mediazione: << in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette >> La decisione del giudice è da ritenersi corretta anche alla luce dell’osservazione che la Corte dei Conti potrebbe condannare per danno erariale i giudici (togati e onorari) che non applichino la norma citata.


       - Postato il: 09/06/2012, alle ore: 19:36:34

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