Prima di sottoporre un tema, leggiamo le seguenti righe, può darsi che il nostro dubbio sia già stato svelato da qualcun altro.
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D.
Qual è la differenza tra mediazione e conciliazione? |
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R.
La mediazione è il procedimento, che ha inizio con l’istanza e che termina con la risoluzione della
controversia con esito positivo oppure con esito negativo.
La conciliazione è la risoluzione della controversia in seguito allo svolgimento dell'attività di mediazione,
ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti.
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D.
C'è differenza tra mediazione ed arbitrato? |
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R.
La differenza è sostanziale. L’arbitrato è una sorta di processo per la definizione di una controversia, in deroga
alla giurisdizione ordinaria. L'arbitrato termina con una decisione degli arbitri che avrà carattere vincolante per le parti.
La mediazione è svolta da un terzo imparziale (il mediatore) il cui compito consiste nell'assistere due o più soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia, il mediatore può formulare una proposta
per la risoluzione della lite la quale potrà essere accettata o meno dalle parti in lite: non rientra nei suoi compiti
la definizione di pareri vincolati rispetto alle parti in lite.
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D.
In quali casi il procedimento di mediazione risulta obbligatorio? |
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R.
Nei casi espressamente citati dall’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
• risarcimento del danno derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi bancari e finanziari
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D.
Quanto costa un procedimento di mediazione? |
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R.
Le spese relative ad un procedimento di mediazione sono proporzionali al valore della lite e possono dipendere
dalla tabella ministeriale delle indennità oppure dalla tabella espressamente adottata dall'Organismo di mediazione
a seconda che il procedimento sia di natura obbligatoria o volontaria.
La differenza tra procedimento obbligatorio e volontaria è indicata al punto precedente.
Le tabelle delle indennità sono indicate in questo stesso sito al link: Tabella valore lite.
Il calcolo del costo di una mediazione si può effettuare cliccando sull'icona col simbolo dell'EURO nella barra di navigazione
che trovi nella Home Page.
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D.
Come si fa ad avviare una mediazione mediazione? |
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R.
1. Si presenta l'istanza di mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro
presso il Ministero della Giustizia (ad esempio ADR CEL Srl).
2. Nel caso in cui la stessa istanza sia presentata presso due organismi diversi sarà data priorità a quella inoltrata per prima
(fa fede la data e l'ora di presentazione della domanda).
3. Nei quindici giorni successivi al deposito della domanda, l'Organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo
incontro dandone comunicazione alle parti.
4. Alla data e nella sede fissata dall'Organismo di mediazione, il mediatore incaricato svolgerà il tentativo di conciliazione.
Vuoi inoltrare una domanda on-line?
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D.
In quale modo il mediatore cerca di risolvere una lite? |
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R.
Il mediatore è designato dall'Organismo di mediazione secondo criteri di assoluta imparzialità e e rispondenza
tecnica e professionale a seconda del caso in esame.
Egli convoca le parti in lite in sessioni che possono essere riservate o congiunte e svolge tutte le azioni possibili
per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Egli può fissare più incontri tra le parti durante il corso della mediazione purché rispetti la durata massima di 120
giorni per la conclusione del procedimento.
In fase di svolgimento del processo di mediazione può, inoltre, formulare una proposta per la risoluzione della controversia
che le parti in lite possono decidere di accettare o meno. Ciascun procedimento termina sempre con la stesura di un verbale
redatto dal mediatore incaricato.
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D.
Come si sceglie l'organismo di mediazione? |
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R.
La scelta dell'organismo di mediazione può avvenire in diversi modi:
Nel caso in cui sia espressamente indicato in una clausola contrattuale, la scelta è obbligata: l'istanza va presentata presso
l'Organismo eletto in fase di stesura del contratto.
In tutti gli altri casi si può procedere ad una scelta congiunta, ovvero le parti in lite, di comune accordo, presentano la domanda
presso lo stesso Organismo di mediazione oppure ad una scelta separata, ovvero ciascuna parte in lite si rivolge presso un dato
Organismo di mediazione. In questo caso la mediazione avrà luogo presso l'Organismo presso il quale la domanda è stata presentata
per prima, in ordine di tempo.
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D.
Chi sceglie il mediatore? |
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R.
La scelta del mediatore spetta all'Organismo di mediazione secondo criteri fissati nel proprio regolamento interno che, a sua volta
è soggetto all'approvazione del Ministero della Giustizia. In genere i criteri di scelta sono dettati dal principio di "rotazione"
e a quelli di "competenza" per materia del contendere.
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D.
Si può scegliere un particolare mediatore per la gestione della propria controversia? |
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R.
Le parti in lite possono indicare un particolare mediatore, operante presso l'Organismo di mediazione adito ma solo su
decisione congiunta. Ovvero le parti possono solo di comune accordo scegliere un dato Organismo di
mediazione, indicando allo stesso tempo un dato mediatore iscritto presso quell'Organismo. Solo mediante una scelta
congiunta, infatti, è possibile preservare il principio di imparzialità del mediatore nel procedimento di mediazione.
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D.
La mediazione è di natura pubblica? |
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R.
Al contrario, la mediazione si svolge in forma così privata che solo il mediatore e le parti in lite possono presenziarvi.
Di più: il mediatore ha l'obbligo della riservatezza in merito alle dichiarazioni rese durante il dibattimento oltre alle
informazioni acquisite durante lo svolgersi dell'intero procedimento.
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D.
Quali sono le conseguenze in seguito al raggiungimento di un accordo? |
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R.
Il processo di mediazione si può concludere con un accordo in modo spontaneo, con un accordo in seguito ad una proposta
formulata autonomamente dal mediatore incaricato, ovvero con un accordo in seguito ad una proposta formulata dal mediatore
su richiesta delle parti in lite. In ogni caso, il mediatore incaricato redige un verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo
e, nel caso, i contenuti della proposta formulata.
Su iniziativa delle parti, inoltre, il verbale può essere omologato presso il Tribunale, operazione in seguito alla quale l'accordo
acquisisce efficacia esecutiva.
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D.
Quali sono le conseguenze in seguito al NON raggiungimento di un accordo? |
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R.
Il mancato raggiungimento dell'accordo, come pure la mancata adesione da parte dei convenuti, pongono termine al procedimento di mediazione
in seguito al quale il mediatore incaricato provvederà a redigere il verbale di mancata conciliazione. Tale verbale potrà risultare utile
in caso di eventuale successivo giudizio.
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D.
L'adesione ad una chiamata in mediazione è obbligatoria? |
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R.
Non è obbligatoria. Tuttavia è strettamente consigliata sia l'adesione che la successiva partecipazione al processo di
mediazione, al fine di giungere alla conclusione bonaria della controversia.
A tale proposito ricordiamo che Il D. Lgs. 4/3/2012, art. 8, comma5, recita, tra l'altro: "Il giudice condanna
la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 (mediazione obbligatoria), non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio".
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D.
Cosa accade se si avvia un procedimento giudiziario senza prima aver tentato la conciliazione? |
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R.
In fase di prima udienza il giudice rileva, d'ufficio, che il procedimento giudiziario dovrà essere conseguente all'espletamento
del tentativo di conciliazione:
1. nel caso in cui la mediazione sia iniziata ma non conclusa fissa la successiva udienza in data successiva alla scadenza del termine
per la conclusione della mediazione;
2. nel caso in cui la mediazione non sia stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di
mediazione.
In caso contrario, la stessa parte, o la controparte in giudizio, potrà eccepire l'improcedibilità del procedimento giudiziario per la
mancanza dell'espletamento del tentativo di conciliazione, ciò va fatto tempestivamente, pena la decadenza.
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D.
Bisogna essere accompagnati dal proprio avvocato agli incontri di mediazione? |
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R.
Non è affatto obbligatorio, essendo il procedimento di mediazione informale e svincolato da carattere giudiziale.
Tuttavia e fortemente consigliato l'ausilio di un legale, anche per i successivi risvolti che potranno seguire
il tentativo di conciliazione.
Ci si potrà presentare al procedimento sia in compagnia di un legale, sia in compagnia di una persona di fiducia,
comunicando tale presenza all'Organismo di mediazione nel più breve tempo possibile.
E' anche possibile delegare un proprio rappresentante nel procedimento, purché munito di opportuna procura speciale
di mediazione.
Nella nostra sezione "Modulistica" è possibile recuperare un modello di procura espressamente predisposto.
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