D. Lgs n. 28 del 4/3/2010    

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53.
Vedi, anche, la Del. 21 aprile 2011, n. 161/2011 e la Del. 21 aprile 2011, n. 162/2011.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (3), recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

  1. mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

  2. mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

  3. conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

  4. organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

  5. registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2 Controversie oggetto di mediazione

CAPO II

Del procedimento di mediazione

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

Art. 4 Accesso alla mediazione

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

6 bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia. (*)Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212.

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
(*)Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212.

Art. 6 Durata

Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo

Art. 8 Procedimento

(*)Comma così modificato dall'art. 2, comma 35-sexies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212.

Art. 8 Procedimento
(*)Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212.

Art. 8 Procedimento
(*)Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 9 Dovere di riservatezza

Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale

Art. 11 Conciliazione

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

Art. 13 Spese processuali

Art. 14 Obblighi del mediatore

Art. 15 Mediazione nell'azione di classe

CAPO III

Organismi di mediazione

Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
(*)In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità

Art. 18 Organismi presso i tribunali

Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

CAPO IV

Disposizioni in materia fiscale e informativa

Art. 20 Credito d'imposta

Art. 21 Informazioni al pubblico

CAPO V

Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie

Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Art. 23 Abrogazioni

Art. 24 Disposizioni transitorie e finali

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

       
Registrazione n. 370 Registro Organismi di Mediazione, Ministero della Giustizia privacy A.D.R. - C.E.L.  S.r.l.