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LA CONCILIAZIONE – ASPETTI ED APPROFONDIMENTI
a cura di --- Dott. Eduardo SORRENTINO Dottore Commercialista – Revisore Contabile Spec. Diritto Amm.vo e Sc. dell’Amm.ne Assistente Università Telematica PEGASO Economia Aziendale –
Pochi giorni or sono sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011 è stato pubblicato il D.M. n. 145 del 6 luglio 2011, recante alcune modifiche sostanziali al D.M. 180 del 18 ottobre 2010 in materia di mediazione civile. Il provvedimento de quo entrato in vigore il 26 agosto u.s. conferma l’importanza dell’Istituto della Mediazione Civile nella struttura della Giustizia italiana e manifesta la rafforza volontà del legislatore di proseguire nel cammino dell’ADR (Alternative Dispute Resolution) come strumento per la risoluzione delle controversie, ritenendo la mediazione obbligatoria “una strada di non ritorno”. Le sostanziali novità introdotte dal D.M. 145/2011 sono: • prevedere un tirocinio assistito per i mediatori • i criteri per l’assegnazione degli affari di mediazione • la correzione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione. Ai mediatori viene richiesto, oltre al possesso di una specifica formazione ed aggiornamento almeno biennale (così come disposto dall’art. 4 comma 3 lett. b) del DM 180/2010), ai sensi dell’art. 2 del DM 145/2011 anche la partecipazione nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione iscritti negli appositi albi ministeriali. Il legislatore ha infatti ribadito all’art. 8 comma 4 del DM 145/2011 che l’organismo di mediazione è obbligato a consentire al mediatore il tirocinio assistito, in via gratuita e disciplinandolo nel proprio regolamento. E’ d’uopo che gli organismi già accreditati debbano modificare con solerzia il proprio regolamento inoltrandolo con le dovute modifiche al Ministero della Giustizia. L’assegnazione del mediatore da parte dell’organismo terrà conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta. Per quanto attiene la disciplina transitoria viene estesa a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del DM 145/2011, il periodo che consente ai mediatori abilitati presso gli organismi e quindi già iscritti nel registro di cui al DM 222/2004, di acquisire i requisiti formativi previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di avere svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale (art. 20 DM 180/2010 modificato dall’art. 6 D.M. 145/2011) Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare ad esercitare l’attività di mediazione. Sarà cura degli organismi dare comunicazione al Ministero della Giustizia dell’avvenuta acquisizione dei requisiti. L’importo delle spese di mediazione vengono ridotte forfettariamente a 40 € IVA esclusa per le prime quattro fasce ed a 50 € IVA esclusa per le restanti fasce (in base allo scaglione del tariffario) fermo restando l’aumento di 1/5 delle spese tabellari nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore (ex art. 11 D.Lgs 28/2010) nei casi di mancata partecipazione della controparte nel procedimento. Nessuna indicazione emerge, invece, in ordine alla paventata presenza obbligatoria dell’avvocato nel procedimento di mediazione, né alcuna novità è stata prevista in merito alla discussa territorialità per le quali si attendono disposizioni normative a riguardo nei prossimi mesi.
- Postato il: 09/05/2011, alle ore: 12:24:56