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REGOLAMENTO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

La Conciliazione è una procedura per la risoluzione consensuale dei conflitti con l’intervento di un terzo neutrale imparziale ed indipendente -Il Conciliatore/Mediatore - che non è giudice né arbitro e che facilita la negoziazione tra le parti, che si ispira ai seguenti principi:

  1. L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché in caso di recesso dalle trattative l'art. 40, 2° co., in fine, D.I. 180/2010, contenga la seguente disposizione: "il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione".
  2. L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e
    indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e
    indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.
  3. L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.
  4. La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia a norma del D.I. 180/2010, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo il giudice decidere sulle spese in termini diversi dal criterio della soccombenza, escludendo la ripetizione delle spese da parte della parte vittoriosa o addirittura condannandola a rimborsare le spese al soccombente. Inoltre e di più ai sensi dall’art. 13, co. 1 e 2, D.Lvo 3/2010 n.28 quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4 del D.L.vo 3/2010 n.28.
    Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4 del D.L.vo 3/2010 n.28.
  5. L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.
  6. La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata.
    L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.
    Il tempo massimo, sancito dall’art. 6 del D.L.vo 3/2010 n.28 è fissato in quattro mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione e non è soggetto a sospensione feriale.
  7. L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del
    valore della controversia, nonché le spese (anch'esse fisse) di segreteria.
    A norma dell'art. 39 D.lgs.5/2003, modificato dell’art. 17 D.lvo 3/2010 n. 28 tutti gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed inoltre il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.
  8. La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal co.5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 40, co. 3, d. lgs. 5/2003).
  9. La responsabilità. Il conciliatore abilitato ai sensi dell'art. 38 D.lgs.5/03 deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisca sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.
  10. La fiscalità. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.L.vo 3/2010 n. 28 alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010)
  2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
  3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
  4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
  5. l’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
  6. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.adrcel.com.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

  1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio.
    La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.adrcel.com, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
    La domanda deve contenere :
    1. Il nome dell’Organismo di mediazione;
    2. Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
    3. L’oggetto della lite;
    4. Le ragioni della pretesa;
    5. Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
  2. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza.
    In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
  3. L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
    Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.adrcel.com dove può essere scaricata tutta la modulistica.
    L’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.
  1. il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
  2. che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copi della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
  3. la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo, che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;
  4. criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE

  1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al ministero della giustizia. In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
  2. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche sul sito www.adrcel.com.
    La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza.
  3. E' possibile avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali si è raggiunto a tal fine un accordo anche per i singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate sui protocolli di intesa tra associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

  1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
  2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
  3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
  4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
  5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

NOMINA DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
    • La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.adrcel.com;
    • La scelta viene effettuata:
      • tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l’ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore .
      • l’organismo designa il mediatore tra coloro che sono inseriti nella propria lista, tenendo conto della specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta (articolo 3 lett. b. D.M. 145/2011);
      • l'organismo si riserva la facoltà di nominare uno o più mediatori aggiunti individuati tra quelli iscritti dell'elenco dell'ADR-CEL Srl, in considerazione di specifiche esigenze ovvero di specifiche specializzazioni richieste per materia. L'organismo si riserva senza alcun onere aggiuntivo per le parti in lite di nominare a sua discrezione, secondo la specifica competenza professionale, nel procedimento un mediatore aggiunto a quello designato e titolare della controversia;
      • se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L’organismo nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.
  2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. Detta dichiarazione di indipendenza ed imparzialità sarà sottoscritta anche dal mediatore aggiunto qualora nominato nel procedimento.
  2. In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
  3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’ imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

  1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
  2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
  3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
  4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
    1. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
    2. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
    3. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
  5. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010, la stessa può provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione, successivamente nominato dall'organismo, e sulla base delle sole informazioni che le parti intendano offrire al mediatore proponente e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione (articolo 7, comma 2, lett. b D.M. 180/2010) avvalendosi anche della Segreteria dell'organismo.
  6. Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

TIROCINIO ASSISTITO
L'organismo per i mediatori già iscritti nella propria lista che non abbiano conseguito i requisiti di cui all'articolo 2 D.M. 145/2011 prevede, a titolo gratuito e su formale richiesta dei medesimi, la possibilità di partecipare nel biennio di formazione ad almeno venti casi di mediazione individuati dall'organismo stesso.
Nel rispetto del disposto di cui all'articolo 2 D.M. 145/2011 il tirocinio gratuito è garantito anche a tutti quei mediatori che intendano, previo formale richiesta, aderirvi e sarà cura dell'organismo provvedere ad individuare i casi di mediazione ai quali partecipare.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

  1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
  2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con indicazione della proposta. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

INDENNITA’

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

  1. E’ di competenza esclusiva delle parti:
    • l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza;
    • le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
    • l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
    • l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
    • la determinazione del valore della controversia;
    • la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
    • le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

  1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
  2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
  4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
    • può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
    • deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
    • deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
    • nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento, tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;;
    • deve essere ridotto ad Euro quaranta per i primo scaglione ed a Euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella cha ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
  5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite compreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
  6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
  8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità dovranno essere corrisposte per intero non oltre il rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
  10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
  11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
  13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
  14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle tabelle di seguito riportate sono derogabili.
 

Tabella liberamente determinata

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000 Euro 85
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 170
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 270
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 400
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 650
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.500
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.600
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 4.000
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.500
oltre Euro 5.000.000 Euro 9.500

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti,previo accordo con tutte le parti.


Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000 Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200

Allegato II
Codice europeo di condotta per mediatori

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’

  1. Indipendenza
    Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
    Le suddette circostanze includono:
    • qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
    • qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
    • il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
      In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
  2. Imparzialità
    Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

  1. Procedura
    Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
    Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
  2. Correttezza del procedimento
    Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
    • sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
    • il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
  3. Fine del procedimento
    Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
    Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

DATA  
NOME  
ORGANISMO DI MEDIAZIONE  

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l’incontro di mediazione:
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c
b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale ?:
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c
b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:
1 c 2 c 3 c 4 c 5 c
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
 
 
 
 

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Sedi Organizzative: Via On. F. Napolitano n. 60 Nola (NA);
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